Accesso Civico

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

L'accesso civico "generalizzato", previsto dal decreto legislativo n. 97, del 25 maggio 2016, e regolato dalla Circolare n.2/2017 (c.d. FOIA) Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, attribuisce a "chiunque" il "diritto" di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013.

 

L'accesso civico anche definito "semplice", previsto dall'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

 

L'accesso "documentale" previsto da ex l. 241/1990 è ben differente dai precedenti istituti giuridici e, come è ben noto, prevede che sussista il presupposto e la necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante. In particolare il diritto di accesso può essere esercitato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

 

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

 

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico tramite:

posta ordinaria all'indirizzo:

Primo Circolo “S.A.M Fusco”

Via Adriana s.n.c.

84012 Angri (Sa)

posta elettronica all'indirizzo:

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Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) 
L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

 

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento tramite:

posta ordinaria all'indirizzo:

Primo Circolo “S.A.M Fusco”

Via Adriana s.n.c.

84012 Angri (Sa)

posta elettronica all'indirizzo:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Registro degli accessi

Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016 Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Allegati:

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